Informazioni fiscali Consulenti Chogan
- c-team-network
- 12 mar 2018
- Tempo di lettura: 2 min
Una delle domande che spesso ci si pone quando si fa Network Marketing è se si devono pagare le tasse sulle provvigioni percepite. La risposta chiaramente è affermativa. Qui di seguito ho riportato le informazioni necessarie per saper come comportarsi in sede di dichiarazione dei redditi. Il mio consiglio è quello comunque di farsi seguire da un commercialista, per evitare brutte sorprese.
INQUADRAMENTO FISCALE ITALIANO PER LA DEFINIZIONE DI “INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO”
Regolamentazione Legale: Legge 173/2005 Regolamentazione Attività: Decreto Lgs. 114/1998 Regolamentazione Fiscale: D.P.R. n.600/1973 art.25 1:4s c.6
INQUADRAMENTO
Nessuna Iscrizione ad Albi o ruoli Nessuna iscrizione Camera di commercio Nessuna iscrizione I.N.A.I.L. – ENASARCO
TRATTAMENTO ED INQUADRAMENTO FISCALE
Le Provvigioni percepite non cumulano con altri redditi e non devono essere dichiarate. Assoggettamento delle provvigioni a ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 23% sul 78% dell’imponibile provvigionale. Al superamento del limite di € 5.000 di provvigioni nette, obbligo di apertura di Partita IVA (Art. 4 D.P.R. 633/72).
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Le Provvigioni sono soggette al pagamento dell’INPS con l’applicazione di tre fasce differenti di aliquote:
Aliquota Ordinaria: del 24,72% sul 78% delle provvigioni
Aliquota Ridotta: del 17% sul 78% delle provvigioni
Aliquota Pensionati: del 17% sul 78% delle provvigioni
Attenzione, l’aliquota ridotta spetta solo a coloro che hanno già un trattamento previdenziale obbligatorio per legge. Soglia esclusione da INPS, € 6.410,00 di provvigioni lorde. Massimale INPS, € 113.667,00 provvigioni lorde.
La quota INPS è a carico rispettivamente nelle seguenti misure:
1/3 a carico dell’incaricato, detraibile in modello unico ne riquadro RP
2/3 a carico della società committente
ADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO ALL’I.N.P.S.
L’adempimento del versamento all’INPS è a carico della società committente, in qualità di sostituto di contributo. L’adempimento dell’iscrizione all’INPS è a carico dell’incaricato alle vendite. L’iscrizione dovrà essere eseguita presso la Sede INPS di competenza territoriale nella residenza dell’incaricato.
COMPATIBILI CON L’ATTIVITA’
I Soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni soggettive possono avere SEGUENDO CASO PER CASO compatibilità con l’attività svolta:
Disoccupazione
Mobilità
Cassa integrazione
Possesso di pensione di invalidità
Pensione EMPAS
Dipendenti Enti Pubblici
Precettori di assegni assistenziali
NOTE PER LAVORATORI DIPENDENTI
Dipendenti nel settore privato: l’attività è fisicamente compatibile, purché non effettuata in orari preposti all’attività di dipendenza. Dipendenti nel settore pubblico: a seconda degli enti pubblici possono sussistere incompatibilità, è consigliato interpellare il proprio ufficio del personale per ricevere informazioni.
INFO UTILI
Soggetto Fiscale: solo Ditte individuali. Versamento IVA: mensile o trimestrale con F24 online o EntraTel. Tipologia Contabilità: semplificata. Dichiarazione IVA annuale: autonoma o con modello unico. Presentazione: solo con invio telematico. Presentazione modello Unico: no. Attività soggetta a studi di settore: no. Versamento IRAP: no. Detrazioni IVA: nessuna. Detrazioni IRPEF: nessuna. Presentazione Modello 730: solo per occasionali senza partita IVA. Detrazione Fiscale: coniuge sempre a carico fiscale. Contributo ENASARCO: non dovuto. Contributo FIRR: non dovuto. Indennità Clientela: non dovuto. Definizione della zona: non prevista
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